L’istituzione dell’Amla, la nuova autorità in materia di Anti-Money Laundering europea, rappresenta uno dei tasselli del nuovo pacchetto di regolamenti e direttive adottati dall’Unione europea (Aml package) volto a rafforzare le misure antiriciclaggio in tutta l’Unione. La candidatura di Bruna Szego alla presidenza dell’Amla si inserisce nel processo che porterà all’avvio dell’operatività dell’Autorità a partire da metà gennaio 2025, e potrebbe rappresentare un fattore importante nello sviluppo di quest’ultima.
Sebbene quello dell’Amla, soprattutto quanto al coordinamento delle autorità nazionali dei singoli Stati membri, e del suo presidente, saranno ruoli super partes – sovrapponibili a quelli esercitati in ambito bancario nel quadro del Single Supervisory Mechanism – non è difficile immaginare che la nomina di Szego a presidente possa riverberarsi nell’attività di vigilanza della nuova Autorità.
La Banca d’Italia, in seno alla quale Szego è al momento capo dell’unità antiriciclaggio, è nota per essere tra i regolatori più rigorosi e conservatori nel contesto eurounitario, ed è difficile immaginare che l’esperienza negli uffici dell’autorità italiana non si manifesti nell’esercizio delle responsabilità di presidenza. Al presidente dell’Amla spetterà infatti coordinare i lavori dei due organi principali dell’Autorità, il consiglio generale e il comitato esecutivo.
In questo contesto è da ricordare che l’Amla avrà supervisione diretta di enti creditizi e finanziari che presentino un rischio elevato con operatività transfrontaliera in un numero significativo di Stati membri. La supervisione diretta di alcuni soggetti obbligati, insieme al ruolo di coordinamento di tutte le autorità nazionali, dovrebbe aiutare nel raggiungimento di un più alto – invero auspicato – livello di armonizzazione nel contesto della normativa antiriciclaggio, portando ad un nuovo, più alto, level playing field di vigilanza. Si può immaginare che questo avrà effetti importanti in giurisdizioni ritenute meno severe nei controlli Aml.
L’istituzione dell’Amla, come detto, si inserisce nel contesto del nuovo Aml package, il quale, inter alia, estende l’applicabilità dei presidi antiriciclaggio a tutti i prestatori di servizi per le criptoattività (“Casp”) ai sensi del regolamento MiCar. È da sottolineare come la novellata disciplina Aml e il nuovo, altrettanto recente, regolamento in materia di criptoattività mirino ad assicurare certezza del diritto e ad accrescere la sicurezza delle transazioni, incrementando i controlli antiriciclaggio e promuovendo la protezione dei consumatori. Anche in questo settore non è difficile aspettarsi che l’Amla giocherà un ruolo cruciale, per esempio rispetto alle procedure di passaporto dei Casp che dovranno essere vagliate dalle autorità di vigilanza nazionali. Mentre formalmente una presidenza “italiana” dovrebbe rappresentare una forma di primus inter pares, in pratica è prevedibile una particolare sensibilità nei confronti di questo tema. A tal riguardo, infatti, è da ricordare come l’Italia sia stato uno dei primi Stati membri dell’Unione europea ad assoggettare i prestatori di servizi in valuta virtuale alla normativa antiriciclaggio. Specialmente in questa fase di attuazione del MiCar, con i dubbi sollevati rispetto all’attività in questo settore, una presidenza “italiana” potrebbe rappresentare un passo importante nella supervisione relativamente uniforme dei nuovi Casp.
Sull’autore:
Jeffrey Greenbaum è partner dello studio legale Hogan Lovells