Di Lucia Maggi – 42 Law Firm

 

Il futuro della musica è sempre più una questione digitale. Se da una parte, tuttavia, lo sviluppo informatico, dal peer-to-peer allo streaming, ha trainato negli ultimi anni l’intero comparto, dall’altra l’attività delle società di gestione collettiva dei diritti non è stata ancora investita da un vero cambiamento. La tecnologia blockchain e l’utilizzo degli NFT, tuttavia, potrebbero in breve tempo ridisegnare l’ecosistema e rendere questo mondo “decentralizzato”, portando una ventata di innovazione anche in un settore che, storicamente, muove una intera economia.

Le criptovalute come Bitcoin, in quanto token fungibili, sono tali che una parte o quantità può essere sostituita da un’altra parte o quantità uguale. In pratica possono essere facilmente scambiati con un altro oggetto o valore. Al contrario, gli NFT sono asset unici, che non possono essere scambiati con la stessa quantità dello stesso tipo, proprio perché unici e ineguagliabili, possibilmente tuttalpiù rari (scarsi) e perché ognuno possiede diverse funzionalità e caratteristiche.

Proprio in virtù del concetto di raro e scarso, gli NFT si sono da subito sposati con il concetto di opere d’arte, di per sé originali e uniche, oltre che naturalmente dotate di carattere creativo.

Ciò è importante al punto il momento della creazione dell’opera incide sulla nascita stesso del diritto in capo all’autore. A quest’ultimo la Legge sul Diritto d’Autore (legge 633/41, in seguito LDA) riconosce due categorie di diritti: i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica. I diritti morali rispondono alla necessità che il contributo intellettuale dell’autore non venga usurpato ed attribuito a terzi. La seconda categoria è quella dei diritti di utilizzazione economica che consistono in facoltà esclusive, tra loro indipendenti, le quali possono essere trasferite tramite un contratto, e durano fino a 70 anni dopo la morte dell’autore.

Diritti e collecting

Nel dettaglio, la LDA anzitutto prevede che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Inoltre, il legislatore ha disposto l’istituzione di registri fisici pubblici dove vengono annotati tutti i fatti che riguardano un’opera, compresi, appunto, i suoi autori e tutte le cessioni di diritti che nel tempo di sono succedute. I registri sono affidati principalmente a società di collecting, ossia enti di natura pubblica, privata o ibrida che si occupano dell’intermediazione dei diritti d’autore e connessi, nonché della raccolta e redistribuzione dei proventi relativi a tali diritti. In Italia, questi registri sono custoditi principalmente presso la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).

Ad oggi, tuttavia, questo sistema di registri fisici fatica a gestire efficacemente la tutela e la circolazione dei diritti d’autore per varie ragioni, a partire dalla proverbiale burocratizzazione delle procedure di accesso a questo sistema centralizzato. Inoltre, va considerato che se per gli autori di opere musicali l’adesione a una società di collecting risulta necessaria per ricevere una ripartizione dei compensi per lo sfruttamento delle loro opere, in particolare per la pubblica esecuzione e per la riproduzione meccanica, questa esigenza non ricorre per gli autori di opere appartenenti ad altri ambienti artistici. La conseguenza, in ogni caso, è che sono sempre meno gli artisti che iscrivono le loro opere ai registri.

Ecco allora che la tecnologia blockchain risulta una soluzione particolarmente innovativa ed efficiente in quanto può essere sfruttata per la creazione di database decentralizzati delle opere, garantendo al contempo l’immodificabilità e la certezza dei dati contenuti. Il creatore di un’opera, infatti, abbinando questa a un NFT, sarà in grado di fornire la prova della sua paternità sull’opera, da far valere nei confronti di terzi che volessero eventualmente abusivamente impossessarsene.

Il ruolo della blockchain

La SIAE, in aggiunta a quanto detto sopra, concede le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere depositate presso la società, riscuote i compensi per diritto d’autore, e ripartisce i proventi che ne derivano direttamente agli autori (ed eventualmente anche agli editori) che hanno depositato le loro opere presso la società. La tecnologia blockchain può portare ad automatizzare questo sistema attraverso una modalità diretta di ripartizione dei compensi tra il titolare del NFT che contiene l’opera originale e i terzi che utilizzano quell’opera. Infatti, grazie alla possibilità di abbinare clausole contrattuali sotto forma di protocolli informatici automatizzati (c.d. smart contract) alle opere contenute nei NFT, sarà possibile perseguire l’obiettivo della diretta remunerazione. Un’altra soluzione innovativa è, altresì, quella di poter distribuire licenze di sfruttamento economico dell’opera da parte del titolare dei relativi diritti, incorporando le relative licenze al NFT.

Di sicuro dunque, nel corso dei prossimi anni, assisteremo a un repentino cambiamento dell’economia digitale legata alla gestione dei diritti connessi, con conseguente necessità di aggiornamento delle relative tutele.

 

42LF – The Innovation Law Firm. Lo studio legale 42LF -The Innovation Law Firm offre servizi di consulenza strategica e assistenza legale alla digital economy, integrati con la tecnologia. Il team è multi disciplinare ed integrato da professionalità diverse da quelle legali, quali esperti di cybersecurity, comunicatori ed esperti tech.

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