Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni per i procedimenti arbitrali depositati in Camera Arbitrale di Milano (Cam). La Legge di Bilancio ha infatti anticipato al 28 febbraio 2023 l’entrata in vigore della Riforma della giustizia civile (D. Lgs. 149/2022). Il nuovo Regolamento Arbitrale Cam recepisce le novità introdotte dalla Riforma che attribuisce agli arbitri i poteri cautelari, precedentemente preclusi. Il Regolamento si applicherà a tutti i procedimenti introdotti a partire dal 1° marzo 2023. La revisione del Regolamento è frutto del lavoro e dell’analisi del Consiglio Arbitrale e della Segreteria Generale della Camera Arbitrale di Milano.
Le principali modifiche introdotte dalla Riforma della giustizia civile
Il nuovo Regolamento Arbitrale Cam prevede che, salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri potranno adottare provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di natura anticipatoria. Come avviene dinanzi al giudice statale, gli arbitri potranno pronunciare detti provvedimenti senza convocare la parte resistente, se dalla sua convocazione può derivare un grave pregiudizio alle ragioni dell’istante, ferma la successiva tutela del contraddittorio.
Inoltre, le parti possono chiedere all’arbitro d’urgenza, arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale entro cinque giorni dal deposito dell’istanza, di adottare i provvedimenti cautelari. L’intera procedura si conclude entro 20 giorni. Seguirà l’arbitrato di merito da instaurarsi entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal deposito dell’istanza con la quale si è richiesto l’intervento dell’arbitro d’urgenza.
Si è colta, inoltre, l’occasione per apportare alcune piccole modifiche, suggerite dalla prassi applicativa. Tra queste si evidenzia l’ampliamento dei provvedimenti che, in forma anonima, possono essere pubblicati a fini scientifici. La Camera potrà, infatti, mettere a disposizione di studiosi e pratici dell’arbitrato non soltanto i lodi, ma anche le ordinanze e i provvedimenti resi dagli arbitri nel corso dei procedimenti. Rimane ferma la possibilità per le parti di opporsi alla pubblicazione, entro il termine di 30 giorni decorrente dal deposito del lodo. Si segnala poi la revisione dell’articolo dedicato al deposito degli atti introduttivi (domanda, risposta, replica) nel procedimento di arbitrato semplificato, dedicato ai casi meno complessi, che consente alle parti di giungere a un lodo entro tre mesi dalla costituzione dell’arbitro unico, con un risparmio di costi di circa il 30% rispetto al procedimento ordinario.
Sono rimaste invariate le norme poste a garanzia del principio del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa, così come è stato confermato il codice deontologico degli arbitrati, annesso al Regolamento. Anche il tariffario non è stato modificato, rimanendo dunque invariati sia gli onorari dell’istituzione sia gli onorari spettanti agli arbitri.
Azzali (Cam): “Ora l’Italia è arbitration frindly“
Stefano Azzali (nella foto), direttore generale ha spiegato: “Le controversie rallentano l’attività di un’azienda e, soprattutto se protratte nel lungo periodo, ostacolano gli investimenti e l’occupazione. Sempre più imprese negli ultimi anni stanno riconoscendo il valore dell’arbitrato, per la sua capacità di risolvere le liti in modo rapido e con costi certi e predeterminati”. Secondo i dati presentati dallo stesso Stefano Azzali negli ultimi quattro anni (2019-2022) in Cam le domande di arbitrato sono aumentate del 28%, per un valore complessivo annuo dei procedimenti gestiti pari a 477 milioni di euro. Risultano stabili i procedimenti internazionali amministrati da Cam, che negli ultimi quattro anni pesano mediamente il 20% sul totale.
Il direttore generale di Cam ha poi aggiunto: “La nuova riforma non solo dà una spinta verso la modernizzazione del sistema giustizia in generale e dell’arbitrato, colmandone alcune lacune, ma soprattutto porta l’Italia a diventare un paese “arbitration friendly”, con effetti economici interessanti: finalmente si consente all’Italia di accrescere il proprio peso nel panorama dell’arbitrato internazionale, rendendo questo paese una sede sempre più appetibile per lo svolgimento di procedure arbitrali, contribuendo così all’attrazione degli investimenti esteri. Si tratta di una triplice elica per la nostra economia e per il sistema economico. Come tutte le riforme è certamente migliorabile, occorre ora stare attenti ad alcune declinazioni operative e ad alcuni passaggi delicati”.
Le altre novità normative
Al fine di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza degli arbitri, il legislatore ha previsto l’obbligo degli stessi di rivelare ogni circostanza che possa mettere in dubbio la propria indipendenza. L’obbligo di disclosure è stato adottato dalla Camera Arbitrale di Milano nel suo Regolamento ben prima di questa riforma.
Altra novità è la rimozione del divieto degli arbitri di adottare provvedimenti cautelari che, prima della riforma, erano prerogativa esclusiva del giudice ordinario.
Questi interventi colmano una lacuna che differenziava il nostro sistema da quello di altri ordinamenti a noi geograficamente e culturalmente più vicini. Infine, un’altra novità riguarda l’esecutività del lodo straniero: è prevista, infatti, l’immediata esecutività del decreto con il quale il presidente della Corte d’Appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna.
Le Camere Arbitrali in Italia
In Italia nel 2017 si contavano 142 Camere Arbitrali (+2% rispetto alle 139 del 2016), di queste 64 sono le Camere Arbitrali delle Camere di commercio (costituite da 85 Camere di commercio presenti nelle varie province italiane) e 78 Camere Arbitrali non appartenenti al sistema camerale.
Queste 142 Camere Arbitrali, nel decennio 2008-2017, hanno ricevuto un mole lavoro pari a 7.393 domande di arbitrato, ricevendo in media ogni anno 680 domande di arbitrato (682 nel 2017, dato in media negli ultimi anni).
Le 142 Camere Arbitrali ricevono in media 4,8 procedimenti arbitrali all’anno. La sola Camera Arbitrale di Milano (Cam) ogni anno in media riceve circa 120 domande di arbitrato.